RUOLO e ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’ORDINE
Il ruolo dell’ORDINE
L’Ordine dei Periti Industriali è un Ente Pubblico non Economico la cui finalità principale consiste, nell’ambito della rispettiva circoscrizione provinciale, nella tenuta dell’Albo professionale e del Registro dei Praticanti, nella cura degli interessi della collettività in generale, e, in particolare, il controllo della conservazione del decoro e della dignità professionale dei propri iscritti.
La norma costitutiva della categoria dei Periti Industriali è il Regio Decreto n. 275 del 11 febbraio 1929, ancora oggi norma di riferimento, più volte integrato in relazione alle mutevoli necessità della professione.
L’obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi professionali, per determinate professioni fra cui quella di Perito Industriale, viene sancita per la prima volta con la legge 897 del 25 aprile 1938. Da questo momento i Periti Industriali sono coloro che, hanno la facoltà di esercitare attività riservate per effetto dell’iscrizione all’Albo Professionale che può avvenire attraverso il solo titolo di studio di Perito industriale Capotecnico.
La modifica all’ordinamento professionale dei Periti Industriali avviene con la Legge n. 17 del 2 febbraio 1990. La Legge sancisce l’obbligatorietà del praticantato e del conseguente esame di Stato per abilitare alla libera professione (art. 33, comma 5, della Costituzione Italiana).
La prima direttiva europea sull’esigenza di prevedere un livello minimo di formazione post-secondaria (diploma) di almeno tre anni universitari è la n. 48 del 1989, poi ribadita dalla n. 19 del 2001. Prima che lo Stato Italiano recepisse questa seconda direttiva, con il decreto legislativo n. 277 del 2003, entrava in vigore il DPR n. 328 del 2001 che, di fatto, realizzava l’elevazione del livello di formazione alla laurea quale requisito per l’accesso all’Albo.
I titoli di accesso. La Legge 89 del 2016 reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali modificando la Legge 17 del 2 febbraio 1990 disponendo che dal 2021 avranno accesso all’esame di stato solo coloro che siano in possesso del titolo di laurea triennale.
I periti industriali sono sempre stati protagonisti del loro tempo; nel secondo dopoguerra, quando si afferma il sistema italiano delle piccole medie industrie molti Periti decidono di “mettersi in proprio” diventando risorsa per il Paese, è a loro che si deve gran parte del miracolo economico degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso.
Il REGOLAMENTO aggiornato dal C. D. nella seduta del 23/01/2024.
L’oggi
Partendo dalla definizione di “Perito Industriale”, derivante dal latino Peritus e industrius ossia colui che è esperto nella produzione di beni e materiali su larga scala, è facile capire come sia ampio il raggio di azione dei nostri tecnici.
Il Perito Industriale del nuovo millennio è colui che crea, che costruisce e trasforma l’ambiente, ma anche colui che controlla, progetta, collauda le costruzioni, gli impianti, i veicoli.
I Periti Industriali, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, ricoprono vaste aree di competenza a seconda della specializzazione intrapresa durante il percorso di studi: dall’elettrotecnica all’edilizia, dalla chimica alla meccanica, dall’informatica alla termotecnica, per citarne alcune.
In ragione dell’ultima riforma degli Istituti tecnici (c.d. Riforma Gelmini), vi è stata una notevole razionalizzazione delle specializzazioni, cosicchè i precedenti 35 indirizzi sono stati ricondotti in 9 macroaree:
- Meccanica, meccatronica ed energia
- Trasporti e logistica
- Elettronica ed elettrotecnica
- Informatica e telecomunicazioni
- Grafica e comunicazione
- Chimica, materiali e biotecnologie
- Sistema moda
- Agraria, agroalimentare e agroindustria
- Costruzioni, ambiente e territorio
Il codice deontologico
Il codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni perito industriale e perito industriale laureato che ogni società tra professionisti iscritta all’albo e che ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto vigente.
La violazione dei precetti, contenuti nel presente codice di deontologia professionale, costituisce illecito disciplinare.
I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista, per il tirocinante e per le società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti, con le pubbliche autorità, con il collegio dell’ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.
Ogni perito industriale e perito industriale laureato, ancorché socio di società tra professionisti ovvero tirocinante, deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia.
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per l’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.
Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.
Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni perito industriale e perito industriale laureato e società tra professionisti, iscritti all’albo professionale, nonché al tirocinante, iscritto nel registro dei praticanti.